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Dimissioni dal lavoro e obbligo di mantenimento

Dimissioni dal lavoro e obbligo di mantenimento

Famiglia, sentiamo l’avvocata - Il rispetto dell’obbligo di mantenere ed educare i figli

Napolitani Simona Martedi, 10/04/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2012

Spesso i genitori dichiarano di essere disoccupati e di non poter provvedere al mantenimento dei figli. I Giudici per fortuna applicano la legge in modo rigoroso e, nel rispetto dell’obbligo di mantenere ed educare i figli, determinano ugualmente il mantenimento a carico del genitore che dichiara di non avere reddito. Recentemente, un genitore, abile al lavoro, ha chiesto al Tribunale una riduzione dell’importo da lui dovuto a titolo di mantenimento, a seguito delle dimissioni rassegnate dal posto di lavoro. I giudici hanno deciso che la volontaria interruzione del rapporto di lavoro non costituisce circostanza idonea a determinare una riduzione dell’assegno dovuto dal genitore onerato. Ciò perché le dimissioni volontarie di persona in grado di svolgere attività lavorativa fanno presumere un’alternativa capacità di produrre reddito uguale o maggiore o, comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita. Pertanto, se si hanno delle responsabilità come quelle di mantenere i propri figli non ci si può riposare, a meno che non si abbiano altri introiti. Anche in questo caso, però, occorre trovare una giusta via di mezzo tra il genitore che deve lavorare per mantenere i figli e quest’ultimi che ne approfittano per non rendersi mai autonomi. Molto spesso, infatti, si assiste a richieste di assegno da parte di figli ormai trentenni per i quali, forse, è giunta l’ora di lavorare!

Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@libero.it











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