Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Dicembre 2007
L’Unione Europea nei suoi documenti economici, in particolare in riferimento alla “strategia di Lisbona”, indica,come strumento per favorire la propria competitività in campo economico al tempo della globalizzazione, la formazione lungo tutto l’arco della vita. Solo così infatti si può costituire una società della conoscenza in grado di garantire benessere e sviluppo per la vecchia Europa nel mercato globale.
Il nostro ordinamento disciplina le modalità per poter consentire a lavoratrici e lavoratori di esercitare il diritto alla studio ed alla formazione. Vediamo come.
Lavoratori/lavoratrici studenti
Le lavoratrici o i lavoratori che intendono conseguire un licenza, un diploma o una laurea, per la realizzazione del proprio diritto alla studio, sono garantiti dalle norme contenute nella L. 300/70 Statuto dei Lavoratori, che prevedono permessi retribuiti e agevolazioni nell’orario di lavoro .
In particolare possono fruire di un permesso retribuito per ogni giorno in cui si svolge la prova d’esame; il diritto non è subordinato all’esito della prova ma allo svolgimento della stessa; quindi bisogna solo fornire la certificazione dell’avvenuta prova che non deve contenere l’esito.
Inoltre le lavoratrici ed i lavoratori che frequentano corsi regolari di studio in scuole di ogni ordine e grado, anche di qualificazione professionale, statali, parificate o comunque riconosciute, hanno diritto, qualora l’azienda sia organizzata con turnazioni, ad essere inseriti in turni che agevolino la frequenza e la preparazione degli esami.
Hanno anche diritto a rifiutare prestazioni di lavoro straordinario o nei riposi settimanali.
Fermi restando i diritti previsti dalla Statuto dei Lavoratori, la legge 53/2000, Legge Turco, istituisce congedi per la formazione con le seguenti finalità: completamento della scuola dell’obbligo; conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o della laurea; frequentazione di attività formative diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro.
Per conseguire tali finalità, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono avvalersi di un congedo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Durante questo periodo viene conservato il posto di lavoro, ma non si percepisce la retribuzione e detto periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio; è tuttavia possibile il riscatto.
Se durante il periodo di congedo di cui sopra interviene una malattia grave e documentata, si verifica un’interruzione del congedo, previa esibizione di documentazione idonea.
Per poter contare su un supporto economico nei periodi di utilizzo dei congedi per la formazione si può chiedere un anticipo sul t.f.r..
Infine chi ha usufruito del congedo può richiedere il prolungamento del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente anche in deroga alle norme sul pensionamento.
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