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Assenze e permessi / 2

Assenze e permessi / 2

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Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2007

Questa volta ci occupiamo di quelle ipotesi in cui l’assentarsi dal lavoro è determinato da una motivazione inerente al donare qualcosa di sé parlo del sangue o midollo osseo, oppure alla attività di volontariato nell’ambito del soccorso. Fortunatamente entrambe le fattispecie ricevono un riconoscimento del loro valore sociale attraverso un articolato sistema di garanzie.

Donatori /donatrici di sangue

Le lavoratrici o i lavoratori, che donano il sangue per trasfusioni sia dirette che indirette e per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico, possono avvalersi di un periodo di riposo di 24 ore che decorrono dal momento in cui si sono assentati dal lavoro, e ricevono per quella giornata di assenza la normale retribuzione.

Naturalmente per il godimento del diritto al riposo ed alla retribuzione è necessario fornire una attestazione del servizio di immunologia o del centro trasfusionale presso il quale ci si è recati/e. E’ il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione anche nella giornata di assenza e ne chiede poi il rimborso all’INPS nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la donazione. Bisogna ricordare che il quantitativo minimo di sangue da donarsi per legittimare il riposo e il diritto alla retribuzione è di 250 gr.

Donatori /donatrici di midollo osseo

Con una Legge del 2001, la Legge n. 52, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti donatori/donatrici di midollo osseo hanno acquisito il diritto a una serie di permessi per sottoporsi a quegli esami medici e operazioni necessarie per consentire la donazione. E’ dunque possibile assentarsi, percependo la normale retribuzione, per sottoporsi al prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici, al prelievo necessario per accertare la compatibilità con pazienti che siano in attesa di un trapianto, agli accertamenti per verificare l’idoneità alla donazione. La normale retribuzione viene corrisposta sia per le assenze relative ai singoli accertamenti sia per i periodi successivi che risultino utili al completo ristabilimento dello stato di salute. Le giornate e i permessi dipendenti dalla donazione di midollo osseo sono coperti dalla contribuzione figurativa a carico dello Stato.

Volontari/ volontarie della protezione civile

Per le lavoratrici ed i lavoratori che aderiscono ad associazioni di volontariato impegnate in attività di soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali sono garantiti una serie di diritti, per un periodo continuativo di 30 gg. e fino a novanta giorni complessivi l’anno. Si tratta del diritto alla conservazione del posto di lavoro, al mantenimento del trattamento previdenziale ed economico da parte del datore di lavoro, alla copertura assicurativa contro le malattie. Anche per le esercitazioni sono riconosciuti gli stessi diritti alle lavoratrici ed ai lavoratori che le effettuano, anche se ridotti temporalmente. Sono infatti legittimati ad astenersi dal lavoro per 10 gg. consecutivi e per un periodo massimo di 30 gg. l’anno. I costi sostenuti dal datore di lavoro vengono rimborsati, su sua richiesta, dalla Protezione Civile per il tramite della Prefettura competente territorialmente.

Volontari / volontarie del soccorso alpino e speleologico

Questi lavoratori/lavoratrici hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso e le esercitazioni ed anche nel giorno successivo se le operazioni hanno avuto una durata superiore a 8 ore , oppure si sono protratte oltre le 24. I rimborsi vanno richiesti dal datore di lavoro alla sede INPS.



(14 novembre 2007)

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