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Assenze e permessi

Assenze e permessi

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Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2007

Sono molte le occasioni nelle quali per motivi differenti dalle ferie e dalla malattia le lavoratrici o i lavoratori debbono assentarsi dal posto di lavoro. Fare chiarezza sui diritti riconosciuti dalla legge nelle varie evenienze puo’ essere un’opportunità, in particolare per le donne lavoratrici, per affrontare in modo equilibrato la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Cominciamo proprio dai congedi familiari.



Congedo per decesso o grave infermità:si tratta di 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, da utilizzare nel caso in cui si verifichi il decesso o la grave documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado (per esempio la sorella o la figlia o la nipote) anche non convivente oppure di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.

Bisogna rammentare che l’utilizzo del permesso deve avvenire entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità e che nel computo dei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

E’ possibile usufruire dei giorni di permesso anche con modalità che prevedono il loro frazionamento in ore; tuttavia le modalità concordate devono comportare l’utilizzo di un totale complessivo di ore pari a 3 giorni lavorativi.

E’ vietato il licenziamento della lavoratrice e del lavoratore causato dall’utilizzo di questo tipo di congedo.

I permessi previsti per l’assistenza a persone portatrici di handicap sono cumulabili con questo tipo di congedo.



Congedo per gravi motivi familiari: per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa è possibile richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, per gravi motivi relativi alla situazione personale , alla propria famiglia anagrafica, ai soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi,naturali, in loro mancanza i discendenti prossimi anche se naturali; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche se naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterale, con precedenza dei germani sugli unilaterali), anche se non conviventi, ai portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado anche se non conviventi. La stessa richiesta può essere fatta in seguito alla morte del coniuge o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore, per il quale non sia possibile utilizzare da parte della lavoratrice o del lavoratore medesimo permessi retribuiti nello stesso anno.

I due anni si calcolano secondo il calendario comune, comprendendo i giorni festivi e non lavorativi; quando il congedo si utilizza frazionato per periodi inferiori al mese, si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni utilizzate raggiunge i 30 giorni.

Durante questo tipo di congedo si conserva il posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione, non si può svolgere un’altra attività lavorativa, il periodo di congedo non è calcolato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali.

Se non è stata fissata dalle parti la durata minima del congedo la lavoratrice o il lavoratore che lo utilizzano possono rientrare al lavoro prima del decorso dei due anni previsti come durata massima. Sono i contratti collettivi a dover disciplinare il procedimento per la richiesta e la concessione del congedo; nell’assenza di previsione specifica il datore di lavoro è tenuto, entro 10 gg. dalla richiesta del congedo, a far conoscere l’esito della richiesta al dipendente. Se il congedo viene negato, concesso solo in parte o posticipato, il datore di lavoro deve fornire le motivazioni sulla base delle ragioni organizzative e produttive che impediscono la sostituzione del lavoratore o della lavoratrice che peraltro può chiedere il riesame della domanda entro 20 giorni.



(25 ottobre 2007)

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