Noi Rete Donne presente le sue osservazioni
AGCOM: CONSULTAZIONE PUBBLICA SU SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI HATE SPEECH
OSSERVAZIONI DI NOI RETE DONNE
Con riferimento allo schema di regolamento riportato all’all. A della delibera n.292/22/CONS del 29 luglio 2022 si osserva:
a) Criticità
- nel titolo del Regolamento si chiede di inserire “espressioni o” prima di “discorsi d’odio”, così da renderlo maggiormente in linea con la definizione dell’art.1,lettera i). La parola espressioni dovrebbe essere ripetuta ogni qualvolta nel testo sia citata la parola discorso. Questo per evitare problemi interpretativi, dato che con il termine espressioni si possono più facilmente ritenere compresi filmati e comunicazioni audiovisive, tipiche dei servizi media a cui il regolamento si riferisce (Tv e Radio);
- all’art.1 lettera i), non viene menzionato l’art.604 bis del c.p. citato all’art. 30 del Testo Unico. Forse si potrebbe riformulare lo stesso punto in modo maggiormente conforme al citato art. 30;
-il concetto di dignità umana, richiamato anche in altri punti del regolamento, non sembra trovi corrispondenza nel dettato normativo, speciale, e ciò potrebbe creare problemi interpretativi, oltre che essere utilizzato con mere finalità censorie. Si suggerisce dunque che il concetto venga circoscritto con esplicito rinvio alle precedenti delibere 424/16 e 157/19 Cons AGCOM e dunque al corrispondente quadro normativo di riferimento;
- circa il richiamo alle fattispecie penali (art. 604 bis c.p., peraltro non espressamente menzionato nello schema di regolamento) occorre precisare che la materia dei discorsi d’odio rinvia alla configurabilità astratta di altre fattispecie penali come la diffamazione a mezzo stampa, il vilipendio alle istituzioni ecc. Sarebbe opportuno che sia inserito all’art. 2 comma 2 dello Schema di Regolamento che, oltre alle competenze dell’Ordine dei Giornalisti, sono salve le competenze dell’a.g., in ragione dell’art. 67 , comma 13, T.U. secondo cui “13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale”.
- si chiede ad AGCOM, ai fini dell’efficacia e tempestività dell’intervento, di contemplare oltre all’irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche l’esercizio di poteri cautelari, inibitori, interdittivi o comunque prescrizioni di natura "speciale". L’esercizio di tali poteri trovano fondamento nella legge istitutiva n. 249/97 all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, il quale connette la potestà sanzionatoria alla violazione di "ordini o diffide" dell'Autorità;
-con riferimento alla Definizione delle opzioni alternative riportate al punto 5 dell’all. C della Delibera, ci si chiede per quale ragione AGCOM abbia ritenuto di attivarsi solo con riferimento ai servizi di media audiovisivi o radiofonici (quindi TV e Radio) e non nei confronti delle piattaforme. Poter disporre di un intervento sistematico renderebbe sicuramente di maggior rilievo la materia rispetto alla tipologia di servizio. Da tener presente, tra l’altro, che per i servizi di media audiovisivi o radiofonici l’AGCOM si è già espressa con la delibera n. 157/19/CONS;
b) Apprezzamenti
Merita apprezzamento la definizione di cui all’art. 1, lett. i), Capo I, “espressioni o discorsi d’odio (hate speech)”, contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 2 dell’Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive. In particolar modo il riferimento ai gruppi di minoranza o ai caratteri distintivi colgono nel segno della genesi dei fenomeni discriminatori fondati sul deprecabile pregiudizio di subalternità sociale e umana.
L’art. 4 lett. b) Capo II, recita I programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere elementi suscettibili di determinare, in maniera diretta o indiretta, la deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana; nonché suscettibili di determinare in maniera diretta o indiretta qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria o effetto di romanticizzazione, estetizzazione o eroticizzazione di dette condotte. Si esprime vivo apprezzamento per tale specifica linea di indirizzo, efficace sul piano della prevenzione, perché individua il fulcro del fenomeno nonché gli atteggiamenti sociali di contorno che usualmente minimizzano o giustificano la discriminazione (al riguardo Relazione "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 17 giugno 2021).
NOI RETE DONNE
Daniela Carlà
Antonella Ida Roselli
Lascia un Commento