Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2006
Dal febbraio di quest’anno, con l’entrata in vigore della legge 54/06 sono cambiate le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli/e.
La disciplina introdotta ha sollevato numerose critiche da parte di varie associazioni che si occupano sia della tutela legale che dell’impatto psicologico nella separazione tra coniugi , in particolare si è posto l’indice sull’asimmetricità della legge tra il diritto del/della minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, peraltro assolutamente condivisibile, e la constatazione che presupposto di ciò non può che essere il riconoscimento, anche normativo, della pari dignità dei genitori, che la legge non sembra assicurare trattando in modo uguale soggetti diversi , negando cioè la differenza di genere.
L’affidamento condiviso diviene la regola, ossia il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli/e minori restino affidati ad entrambi i genitori, fissando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione, all’educazione dei figli. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che devono prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, educazione e salute dei figli/e; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Ne consegue che l’affidamento esclusivo, ed in particolare l’affidamento esclusivo alla madre, sino all’entrata in vigore della nuova normativa decisamente maggioritario nella pratica dei Tribunali , diviene residuale. Il legislatore pare non aver tenuto conto del dato fattuale che aveva orientato la giurisprudenza, ossia le sentenze dei giudici italiani, fino all’entrata in vigore della normativa: l’affidamento congiunto era lasciato alla libera scelta dei genitori che di comune accordo ritenevano di optare per questo regime quando il livello di conflittualità discendente dalla separazione lo consentiva.
Oggi il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori quando ritiene, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. E' anche prevista la possibilità per ciascun genitore di richiedere l’affidamento esclusivo motivandolo con la contrarietà all’interesse del minore, dell’affidamento condiviso. Tuttavia, se la domanda presentata dal genitore che richiede l’affidamento esclusivo risulta manifestamente infondata, la norma di legge prevede -con una formulazione tanto infelice quanto “sibillina”- che il giudice può considerare il comportamento del genitore, che ha fatto la domanda giudiziale per ottenere l’affidamento esclusivo, ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli/e.
Lascia un Commento