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Affidamento condiviso ed inidoneità educativa

Affidamento condiviso ed inidoneità educativa

Famiglia.Sentiamo l’avvocata - Il rapporto tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo

Napolitani Simona Venerdi, 11/05/2012 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2012

Il rapporto tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, nelle separazioni e nei divorzi, è uno dei temi più dibattuti; in particolare ci si chiede se il conflitto tra i genitori preclude l’applicazione dell’affidamento condiviso, oppure quale deve es-sere la portata del conflitto che determina l’applicazione dell’affidamento esclusivo. C’è chi ha escluso l’affidamento condiviso perché il conflitto genera incomuni-cabilità e quindi impossibilità di condivisione, chi invece ha ritenuto ugualmente applicabile l’istituto che anzi può spingere i genitori a riattivare un colloquio. Di recente la Corte di Cassazione ha confermato l’affidamento esclusivo sul presup-posto che l’atteggiamento gravemente screditatorio delle capacità educative della madre, posto in essere dal padre, va considerato non in termini di conflitto, ma come oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell’esercizio della potestà genitoriale. Il Giudice ha cioè ritenuto che l’affidamento condiviso non può essere escluso dal solo conflitto tra genitori, ma è invece necessario che risulti una ca-renza dell’idoneità educativa di uno dei due. A mio avviso, anche l’eccessivo con-flitto (molto spesso causato dal coniuge più arrabbiato) può determinare una ca-renza dell’idoneità educativa e quindi la necessità di disporre l’affidamento esclu-sivo a quel genitore vittima dell’atteggiamento altrui.



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