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Adozioni Particolari e Gestazione per Altri. Una proposta

Adozioni Particolari e Gestazione per Altri. Una proposta

Sarebbe il caso di semplificare le norme che regolano alcune Adozioni Particolari – La GPA si combatte in modo diretto e non attraverso i bambini

Domenica, 16/04/2023 - PREMESSA

Le difficoltà in cui si dibatte attualmente l’Italia rispetto alle sollecitazioni UE a proposito delle trascrizioni dei bimbi delle coppie omosessuali, cui è stato attribuito all’estero lo status di figli di entrambi i membri della coppia, mi hanno indotta a esaminare il problema delle adozioni particolari al di là del fatto specifico.

Rilevo che per arginare o addirittura annullare il ricorso alla GPA - legittimamente definita come utero in affitto o in comodato, dato che è proprio l’utero femminile ciò che “serve” alle coppie eterosessuali e omosessuali che vogliono “commissionare” a una donna la gestazione e il parto di un figlio - non è necessario creare problemi ai bambini nati con questa pratica, che hanno il diritto di essere inseriti a pieno titolo nella famiglia in cui si trovano a vivere e che certamente non sono responsabili delle scelte compiute dai genitori.

Basterebbe, suppongo, modificare alcune norme della legge 40 aumentando a tre anni le pene per rendere perseguibile il reato anche se commesso all’estero, oppure abbassare se preferibile l’entità delle pene previste dall'art. 9 (ed eventualmente anche 10) del codice penale, equiparandole a quelle previste dalla legge 40 in proposito, per affrontare efficacemente il problema. Quand’anche quanto qui ipotizzato non fosse fattibile per ragioni a me ignote, resta invariato un punto: il diritto dei bambini – tutti, in qualsiasi modo venuti al mondo - è prioritario.


Per quanto il punto di partenza sia stato per me il gran parlare e il braccio di ferro che si fa per adesso sulle trascrizioni, come già detto non è su questo dato soltanto che si è soffermata la mia riflessione.
Ora, che le adozioni richiedano accertamenti vari per stabilire l’idoneità di chi si candida a divenire adottante non solo è comprensibile ma costituisce la garanzia che ha diritto di avere l’adottabile prima della sua collocazione legale in un nucleo familiare estraneo.

Altra situazione però è quella in cui si trova il figlio o la figlia di una donna o di un uomo che per matrimonio o unione civile convive con una persona, la quale è di fatto presente nella vita di quel figlio/a.

INTERROGATIVI

Sorgono, inevitabilmente, alcune domande.
Perché una vedova, un vedovo, una madre o padre single debbono necessariamente ricorrere al parere di un giudice affinché il figlio o la figlia sia adottata dal compagno/a, o moglie/marito che sia? Dove sta la ratio di tale prassi?

Una madre o/e un padre, reso/a single da un qualche evento luttuoso o single per scelta, ha PER LEGGE la responsabilità genitoriale e la esercita da sola/o nei confronti del figlio/a. Sarà anche in grado di valutare SE è il caso che il suo compagno/a, moglie o marito, diventi un riferimento genitoriale per la propria prole?

Da notare che di fatto quel figlio e/o quella figlia si trovano a vivere ugualmente con quella persona se essa fa parte del nucleo familiare della madre o del padre e allora A CHE SERVE l’obbligo del ricorso a un giudice? Il genitore/la genitrice dovrebbero essere considerati quali unici soggetti aventi titolarità per valutare il valido rapporto affettivo già esistente o la capacità e l’intenzione del/della propria convivente a costituire col figlio il valido rapporto affettivo necessario.

Perché mai una madre può rendere possibile il riconoscimento di un figlio appena nato da parte di un convivente o non convivente, tramite una semplice DICHIARAZIONE a cui non si accompagnano indagini tribunalizie o certificazioni del DNA, mentre una madre o un padre non può essere considerata/o affidabile quando si tratta di decidere per l’adozione del proprio figlio/a da parte del partner convivente?

C’è ancora una considerazione da fare, quella riguardante il fatto che con la fecondazione eterologa, ormai legittima per le coppie eterosessuali, abbiamo già dei casi LEGALI in cui una donna rende genitore un tale che biologicamente (ovvero naturalmente) non lo è, esclusivamente in base al fatto che con lui convive, eventualmente per matrimonio, e che lo vuole come genitore del PROPRIO - e non di lui – figlio/a.

PROPOSTA

Basterebbe presentare all’ufficiale di stato civile una certificazione della durata della convivenza (durata minima da stabilire) anche precedente la nascita del figlio/a nel caso dei nuovi nati, che accompagni la richiesta del genitore/trice esercente la potestà genitoriale a cui unire la dichiarazione di accettazione da parte dell’aspirante adottante, per risolvere senza complicazioni inutili il problema.

Modificare l’attuale prassi per le adozioni particolari semplificherebbe la vita a tutte le persone interessate
e renderebbe possibile estendere le nuove regole anche ai bimbi nati da fecondazione artificiale nel caso di una coppia lesbica – a cui attualmente è vietato poco ragionevolmente l’accesso in Italia, benché nessuno possa impedire a una lesbica di ricorrere suo malgrado a un rapporto mordi e fuggi per risolvere ugualmente il problema – e perfino da Gpa, peraltro in linea con quanto espresso nelle motivazioni dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022, senza che la soluzione possa essere intesa come un’attribuzione di liceità dell’utero in affitto (o in comodato) da parte dello Stato italiano.
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Vedi anche “GPA, ADOZIONI rese caparbiamente difficili e DISTRAZIONE POLITICA italiana” - https://area-femminista.blogspot.com/2023/03/gpa-adozioni-rese-caparbiamente.html.
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Foto di tookapicper pixabay.com/it
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Firma la Petizione: https://www.change.org/p/modifica-delle-norme-vigenti-in-tema-di-adozioni-particolari
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