Login Registrati
ACQUISTO E NON TRASMISSIONE DEL COGNOME nella PRIMA SENTENZA sul COGNOME MATERNO in Italia (Palermo,

ACQUISTO E NON TRASMISSIONE DEL COGNOME nella PRIMA SENTENZA sul COGNOME MATERNO in Italia (Palermo,

Commento alla 1ª SENTENZA italiana sul COGNOME MATERNO, Trib. Civile, Sez. I, sent. 865/82 del 19.02.1982 (giudice rel. Salvatore Salvago) - Parte prima

Domenica, 22/02/2015 - Con la sentenza del Tribunale civile di Palermo, che qui si commenta, fu respinta nel 1982 l’eccezione di costituzionalità sollevata nel 1980 dalla ricorrente I. N. nella prima causa civile italiana per l’attribuzione del cognome materno alla prole (nel caso in oggetto, come aggiunta al paterno nel matrimonio).

Benché, alla luce della condanna inflitta all’Italia nel 2014 dalla Corte EDU per un ricorso d’impianto differente (solo il cognome materno, nel matrimonio) il rigetto si riveli infondato in rapporto ad alcune delle sue motivazioni, la sentenza - oltre a costituire il punto d’inizio nel succedersi di analoghe richieste - contiene interessanti delucidazioni in merito alla titolarità del diritto al nome e all’assenza del diritto di trasmissione, che sembra opportuno porre in relazione col disegno di legge n. 1628, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, oggi in attesa di discussione al Senato.



SOMMARIO



1 - Fatto

2 - Motivi della decisione

2.1 - Individuazione della “causa petendi”

2.2 - Il nome (prenome e cognome) quale diritto inviolabile della persona

2.3 - Limiti al potere dei genitori anche in rapporto al nome del figlio

2.4 - Universalità di un principio e del suo valore giuridico

2.5 - Attribuzione “ipso iure” del cognome e assenza di un diritto di trasmissione

2.6 - Interesse pubblicistico dello Stato nel nome

3 - Deduzioni della redattrice

3.1 - Presenza di discriminazione contro la donna. Contrasto con la sentenza di Strasburgo del 2014 per altro ricorso

3.2 - Esorbitanza del potere dei genitori nel DDL 1628 giacente in Senato (in altro articolo, link in calce)



FATTO



Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1980, la ricorrente I. N. si rivolgeva al Tribunale ordinario di Palermo per chiedere l’attribuzione anche del suo cognome alle due figlie, nate rispettivamente nel 1966 e nel 1968. I convenuti - il Ministro dell’Interno, il Sindaco di Palermo, il Procuratore della Repubblica e A. G., marito dell’attrice - presentavano opposizione alla richiesta.



M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E



INDIVIDUAZIONE DELLA “CAUSA PETENDI”



Il giudice - dopo aver rilevato come l’attrice avesse chiesto l’attribuzione alle figlie anche del cognome materno «per far valere un autonomo diritto proprio, tratto dal combinato disposto degli artt. 3, 29 e 30 Cost.; sistema questo alla luce del quale risulterebbe illegittima perché lesiva della dignità sociale della donna e della sua posizione di moglie e di madre la prassi di attribuire ai figli il solo cognome paterno, peraltro fondata unicamente sulla norma dell’art. 237 cod. civ.» (oggi modificato), «che indica fra i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, l’aver portato il cognome del padre» - passava a esaminare i presupposti per «la configurazione e l’attribuzione di un autonomo diritto della donna di trasmettere ad altri il proprio cognome».



IL NOME (PRENOME E COGNOME) QUALE DIRITTO INALIENABILE DELLA PERSONA



Individuava così «da un lato l’arcaica e da tempo abbandonata concezione dottrinaria (…) che comprendeva il diritto al nome tra i diritti reali, considerandolo un bene patrimoniale esteriore rispetto al soggetto»; e dall’altro il principio «che l’acquisto del cognome avvenga per “successione” (sia pure) “inter vivos” dai genitori ed esclusivamente per volontà di questi ultimi»; nozioni che «più non si conciliano (…) con le direttive fondamentali introdotte dalla Carta Costituzionale che considera il nome esclusivamente come un bene personale (art. 22) che la repubblica si impegna a garantire annoverandolo tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art. 2)».



LIMITI AL POTERE DEI GENITORI ANCHE IN RAPPORTO AL NOME DEL FIGLIO



La «concezione di un bene appartenente alla sfera giuridica del figlio inteso come “diritto” proprio ed autonomo dei genitori è resistita ed avversata dai precetti contenuti negli artt. 29 e 30 Cost., per i quali lo “status” riconosciuto ai genitori è iscritto in una «situazione comprensiva di diritti ed obblighi, di poteri e doveri», declinati «sempre e soltanto nell’interesse di questi ultimi». Inoltre, «il diritto al cognome che si acquista al momento della nascita, è attribuito alla persona “per legge” (art. 6, 1° comma cod. civ.) in quanto considerato già dalle norme contenute nel codice civile, strettamente inerente alla persona».

Il nome, composto da prenome e cognome, essendo «mezzo di significazione della complessiva personalità del soggetto», va dunque inteso come «un diritto assoluto, che può farsi valere dal titolare contro tutti» e «che non può neppure essere ipotizzato al di fuori del soggetto cui appartiene né configurato come autonomo potere appartenente a terzi e nell’interesse di questi ultimi, senza perdere la sua ragion di essere e quella della sua stessa tutela». Ciò attiene «alla sua attribuzione, al suo mantenimento ed alla sua difesa, ma anche alla determinazione delle sue componenti». Sfugge a una predeterminazione per legge solamente il prenome, affidato alla discrezionalità dei genitori e all’intervento del giudice in caso di contrasto tra di essi, «da una norma speciale (art. 70 e segg. Ord. St. Civile) non suscettibile quindi di estensione analogica».



UNIVERSALITÀ DI UN PRINCIPIO E DEL SUO VALORE GIURIDICO



Il relatore passava quindi ad affermare che, benché l’art. 73, R.D. 1238 non prescriva espressamente l’attribuzione del cognome paterno, «trattasi di un principio secolare riconosciuto dal diritto “ab immemorabili” che, come rilevano le stesse parti, è talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente in tutti gli Stati e da non potersi quindi dubitare del suo valore giuridico».



ATTRIBUZIONE “IPSO IURE” DEL COGNOME E ASSENZA DI UN DIRITTO DI TRASMISSIONE



Il figlio acquista “ipso iure”, ovvero per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, «come ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall’interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare».



INTERESSE PUBBLICISTICO DELLO STATO NEL NOME



Infine, «il riflesso pubblicistico incide in tal misura che il potere di concedere il mutamento è riservato a una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione e che di contro neanche al titolare del cognome è attribuito un diritto soggettivo ad ottenerlo, bensì soltanto un interesse legittimo.

Certamente i predetti criteri (e non soltanto quelli relativi ai figli legittimi) non costituiscono un sistema ottimale né esente da critiche anche alla luce delle ideologie via via penetrate in questi anni nella coscienza sociale», concludeva in sentenza il magistrato; tuttavia «nel vigente ordinamento tra l’interesse dello Stato alla predeterminazione ed al controllo del cognome dei propri cittadini ed il diritto di costoro a non subire l’imposizione se non negli stretti limiti in cui l’interesse pubblico richieda il sacrificio, non vi è spazio per un eguale diritto di imposizione e/o trasmissione da riconoscere autonomamente a terzi estranei al nome», che si tratti del padre o della madre.

Il Tribunale rigettava pertanto le domande della ricorrente, mentre in ordine alle spese del giudizio, data «la assoluta novità delle questioni trattate», stabiliva la compensazione tra le parti.



D E D U Z I O N I D E L L A R E D A T T R I C E



PRESENZA DELLA DISCRIMINAZIONE CONTRO LA DONNA E CONTRASTO CON LA SENTENZA DI STRASBURGO DEL 2014 relativa ad altro ricorso



Considerato il modo in cui era stata formulata l’istanza, la sentenza del 1982 appare nel caso specifico fondata relativamente alla possibilità di aggiungere il cognome della madre esclusivamente per interesse o diritto materno, stante in particolare l’età (anni 14 e 11) dei soggetti del cui cognome nel giugno del 1980 si chiedeva la modifica.

Risulta invece infondata su altri fronti. In primo luogo, in merito alla pretesa universalità del sistema giuridico che vincola nel matrimonio il figlio all’acquisto del cognome del padre. Esistevano infatti già all’epoca legislazioni profondamente diverse dall’italiana. Tra esse quella spagnola, documentata nel 1980 dalla ricorrente, basata sul doppio cognome; quella del Portogallo che consentiva già allora anche quattro cognomi; quelle dei Paesi latino-americani, che si apparentano quasi tutte ai sistemi spagnolo e portoghese; quella della Norvegia, anch’essa documentata nel 1980 dalla ricorrente, che prevedeva talune possibilità affidate alla scelta dei genitori e, in assenza di indicazione diversa, l’attribuzione automatica del solo cognome materno. Un’universalità dunque assai poco universale, basata solo sulla non valutazione dei dati obiettivi.

In secondo luogo, va rilevata la contraddizione ravvisabile in merito all’assenza di discriminazione. Se dovessimo considerare il diritto assoluto al cognome intendendolo come diritto della persona a un qualsiasi cognome mediante il quale si realizzi il bene dell’identità, dovremmo dedurre che il cognome possa non avere alcun legame con quello dei genitori anche nel caso di figli nati nel matrimonio o da genitori non coniugati che abbiano riconosciuto contestualmente il loro figlio.

Ciò però non avviene, essendo un’attribuzione di questo tipo riservata esclusivamente e per imposizione diretta ai nati privi di “status”, ovvero non riconosciuti da nessun genitore. Di conseguenza la citata estensione dal genitore al figlio, posta in essere dagli articoli che regolano ancora oggi l’attribuzione del cognome, si configura nettamente come diritto del figlio ad essere inserito in un’area familiare di appartenenza (anche ai sensi dell’ art. 237 comma 1, c. civ.), che però, per una formulazione discriminante intrinseca al sistema, è solamente quella del padre, con totale esclusione dell’area materna. Ed è proprio per questa via che si determina sia la lesione del diritto del figlio - rappresentato alla sua nascita da genitori la cui possibilità di agire in sua vece per rimediare alla distorsione del sistema è del tutto inesistente - sia la lesione del diritto della donna di non essere discriminata, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi norma dello Stato.

Tralasciamo considerazioni ulteriori in merito all’eccesso di potere da parte dello Stato, non rilevato allora dal Tribunale di Palermo, in quanto già desumibili dalla sentenza di condanna dell’Italia emessa il 7 gennaio del 2014 dalla Seconda Sezione del Tribunale di Strasburgo in relazione all’istanza avanzata dalla coppia Cusan e Fazzo (Requête no 77/07), il cui ricorso era già stato respinto dalla Corte costituzionale italiana. Basterà ricordare che per la Corte Europea «l’articolo 14» (che prevede il divieto di discriminazione) «risulta ugualmente violato» se non è ravvisabile un «rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati» (in questo caso la normativa che regola l’acquisto del cognome) «e il fine preposto» (di unità familiare, sicurezza dello Stato o altro), ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.



ESORBITANZA DEL POTERE DEI GENITORI NEL DDL 1628 GIACENTE IN SENATO



Per ragioni di lunghezza queste deduzioni conclusive della redattrice continuano in un altro articolo. Andare al link

http://cognomematernoitalia.blogspot.it/2015/02/cognome-materno-esorbitanza-del-potere.html

_______________________________________________



Sentenze successive alla sentenza di Palermo, qui citate:

Corte costituzionale 16 febbraio 2006, n. 61
Tribunale di Strasburgo, II Sezione, sent. del 7 gennaio del 2014 divenuta definitiva il 7 aprile 2014 (Requête no 77/07).

Articoli citati nella sentenza del Tribunale di Strasburgo:

Artt. 8 e 14 CEDU.

Disegno di legge 1628, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, in attesa di assegnazione in Senato.

_______________________________________________



Per la seconda parte del commento

http://www.noidonne.org/blog.php?ID=06185 



Per la motivazione integrale della decisione

http://www.noidonne.org/blog.php?ID=06183

_______________________________________________

© Iole Natoli

Lascia un Commento

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®