Famiglia Sentiamo l’avvocata - La volontà matrimoniale non può subire alcuna compressione, deve essere salvaguardata l’assoluta libertà del soggetto in ordine al vincolo matrimoniale e nel rispetto del principio di autodeterminazione
Napolitani Simona Domenica, 23/02/2014 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Febbraio 2014
Per fortuna la società è in continuo movimento e l’evoluzione dei rapporti e delle relazioni familiari, a volte, anticipano gli interventi del legislatore. È quanto avvenuto nel campo degli accordi tra coniugi in seguito alla separazione ed in vista del divorzio, da sempre ritenuti illeciti dalla Giurisprudenza perché avrebbero ad og-getto una commercializzazione dello status, relativo al vincolo matrimoniale, che potrebbe, quindi, diventare oggetto di trattativa per il raggiungimento di alcuni obiettivi (ad esempio ti concedo il divorzio se mi versi più denaro); la volontà matrimoniale non può subire alcuna compressione, deve essere salvaguardata l’assoluta libertà del soggetto in ordine al vincolo matrimoniale e nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Con una importante e significativa inversione di rotta, il Tribunale di Torino ha recentemente emesso una sentenza di segno assolutamente contrario al precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, in particolare i Giudici piemontesi hanno affermato che l’accordo di natura patrimoniale concluso dai coniugi in sede di separazione e relativo al futuro divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con il buon costume. In particolare, le parti avevano stabilito, pochi mesi prima della separazione a conclusioni congiunte, che l’erogazione dell’assegno di mantenimento per la moglie, previsto durante il regime di separazione, sarebbe venuto a cessare, con l’impegno della moglie a “nulla pretendere al marito, né a titolo di mantenimento di una tantum” in sede di divorzio. Sennonché, la signora ci ripensa e chiede l’assegno divorzile: il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda della donna, in considerazione dell’accordo sottoscritto in precedenza.
Lascia un Commento