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A proposito di consenso sessuale dei minori

A proposito di consenso sessuale dei minori

Urge una riflessione collettiva su come il nostro sistema giudiziario guardi alla validità del consenso sessuale prestato da minori di quattordici anni.

Mercoledi, 21/01/2026 - Due recenti vicende processuali, apprese dagli organi di stampa, hanno acceso i riflettori sul tema del consenso sessuale prestato da minori di quattordici anni. Secondo la normativa vigente nel nostro Paese, per la quale l'età del consenso valido è a 14 anni, conseguentemente si ritiene che, prima di tale età, il minore non sia in grado di scegliere volontariamente e consapevolmente circa la propria sessualità. Sennonché lo scorso 16 gennaio si è appreso dai giornali che è stato condannato a 5 anni di reclusione, in primo grado e con rito abbreviato, il 29enne che nell'estate del 2024 aveva avuto atti sessuali con una bambina di 10 anni (poi rimasta incinta) in un centro di accoglienza a Collio (Brescia). La giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, difatti, lo scorso 13 gennaio ha deciso di riqualificare il reato da violenza sessuale aggravata in atti sessuali con minore.

Da tale decisione discende la considerazione logica che una minore di quattordici anni venga considerata dai magistrati capace di prestare un consenso valido ad un rapporto sessuale con un uomo più grande di lei. Difatti le iniziali ipotesi accusatorie, concernenti il reato di violenza sessuale, sono state puntualmente derubricate in atti sessuali con minori, un reato meno grave. La differenza fondamentale con prima fattispecie criminosa va rinvenuta nel fatto che, nel caso di atti sessuali con minore, la vittima abbia prestato il suo consenso. Allora sorge spontanea la domanda se la mancanza di costrizione fisica possa essere il solo discrimine per poi considerare valido il consenso di una bimba di dieci anni. Non vale per il nostro sistema normativo che vi sia stato un abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della piccola, che, poi una volta incinta, ha dovuto subire un aborto? La circostanza, che abbia acconsentito al rapporto sessuale con il ventinovenne, è talmente valevole di effetti rispetto al fatto che lei potesse essere consapevole dei suoi comportamenti e delle correlate conseguenze?? Se sì, perché la sua libertà sessuale conclamata dai giudici, non le è stata riconosciuta per la prosecuzione della gravidanza, visto che le è stato imposto l'aborto???

Sarebbe opportuno che le istituzioni preposte valutino tale domande, per prendere da esse lo spunto necessario a riconsiderare le norme relative al consenso sessuale dei minori di quattordici anni. Soprattutto perché tale tema ha un rilevante impatto culturale e sociale. Sono dell'opinione che sia sbagliato stimare il comportamento di una bimba di dieci anni alla stregua di un’adulta consapevole, mentre agli uomini coinvolti viene riconosciuta, almeno in parte, una lettura attenuata delle loro responsabilità, consentendogli il rito abbreviato come in questo caso. Urge una riflessione collettiva su come il nostro sistema giudiziario guardi alle vittime ed alla violenza sessuale subita, soprattutto, se si tratti di soggetti appena usciti dall’infanzia. Come per la vicenda, successa nel 2010 ma risoltasi giudizialmente solo nel giugno scorso, riguardante una dodicenne, che per due gradi processuali era stata considerata vittima di violenza sessuale di gruppo, infertele da tre uomini con rilevante differenza d’età rispetto a lei. In ultimo grado, invece, per due imputati il reato è stato derubricato in “atti sessuali con minorenne”, applicando così la prescrizione e conseguentemente evitando una sentenza di condanna.

Per questi due imputati, che hanno consumato rapporti carnali con la minorenne, seppure la Corte abbia definito tali rapporti frutto di “premeditazione” e caratterizzati da “squallidi intenti", in ragione della rilevante differenza di età tra gli ultraquarantenni e l’adolescente, i giudici della Corte d'appello di Perugia hanno escluso la sussistenza della violenza o della costrizione. Il motivo di tale giudizio risiede nel principio per il quale, secondo i giudici, le modalità dei singoli episodi e i precedenti comportamenti degli imputati, ovvero il fatto che ci fossero già stati in passato altri rapporti sessuali, “avrebbero dovuto indurre la vittima a prevedere” quali fossero le intenzioni degli uomini nelle successive occasioni di incontro. La Corte ha, cioè, valutato quei rapporti come consenzienti, poiché la dodicenne aveva avuto “libertà di scelta”, non essendo ravvisabile una condotta chiaramente costrittiva nelle modalità in cui i fatti si svolsero.

Ci sarebbe da esprimere forti perplessità sul come sia stato considerato libero il consenso della ragazzina di dodici anni, sulla base del presupposto logico che essa potesse “prevedere il finale” di una serata con un uomo molto più grande di lei. A questa età, dopo avere subito un primo, e così valutato, stupro, ad opera di un amico degli imputati, non si è consapevolmente coscienti di quanto si è vissuto, figuriamoci poi se si è in grado prevedere quanto potrebbe capitare successivamente con quello stesso uomo od altri. Proviamo solo ad immaginare lo stato di estrema confusione in cui è incorsa la dodicenne, con eventuali dubbi, incertezze e semmai sensi di colpa. Conseguentemente perché la Corte d'appello di Perugia ha a priori escluso questa condizione di estrema fragilità nella minore ed invece le ha attribuito la capacità di "rappresentarsi il finale" di una serata con un uomo ultraquarantenne? E, mica, le ha voluto attribuire quella capacità di previsione solo perché, avendo subito il primo stupro, capiva "cosa vogliono sempre gli uomini da una donna"?

Donna, quella bambina alle soglie dell'adolescenza, non era! I giudici, a mio parere, le hanno imposto una consapevolezza da adulta, che non avrebbe potuto avere, quasi punendola per avere ulteriormente frequentato quegli uomini dagli "squallidi intenti", come la stessa Corte li definisce. Loro non condannati, per avere i giudici derubricato le violenze sessuali ad "atti sessuali con minorenne" consenziente, la dodicenne punita perché non si era opposta ad incontrarli. Questa presumo sia la ragione della conseguente applicazione della prescrizione e quindi della mancata punizione. Sono dell’opinione che ci troviamo innanzi ad un canonico esempio di vittimizzazione secondaria nelle aule giudiziarie italiane nei confronti delle vittime di violenza maschile, per la quale il nostro Paese era stato condannato nel 2021 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

In quel caso il ricorso, presentato dalle avvocate di Donne in rete contro la violenza, riguardava la decisione della Corte d’appello di Firenze, che aveva ribaltato la sentenza di condanna degli imputati dello stupro di gruppo ai danni di una giovane donna, sulla base della presunta non credibilità della vittima a causa di una valutazione moralistica della sua vita privata. Quella sentenza fu importantissima, perché stigmatizzava la delegittimazione delle vittime di stupro, ritenute corresponsabili delle violenze subite in base a valutazioni legate alla loro vita privata. Valutazioni, che mi pare continuino ad essere usate, come nel caso della Corte d’Appello di Perugia sugli atti consensuali della dodicenne, per motivare sentenze condiscendenti verso gli autori delle violenze, nonostante ciò sia vietato da nome interne ed internazionali, a cominciare dalla Direttiva dell’Unione europea sulla protezione delle vittime di reato, dalla CEDAW e dalla Convenzione di Istanbul.

Che dire? È già difficile accettare la vittimizzazione secondaria subita nelle aule processuali italiane dalle donne che sopravvivono alla violenza maschile, figurarsi se a subirla sia una dodicenne, che appunto perché tale avrebbe dovuto essere protetta dal nostro sistema giudiziario. Ma, si sa, l'Italia non è un Paese per donne e purtroppo, come questa vicenda a mio giudizio attesta, neppure per bambine. Uno spiraglio di speranza arriva però da recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 492/ 2026, statuente che per il reato di atti sessuali con minorenne il consenso del minore di 14 anni non abbia alcun valore giuridico, in quanto la legge presume l'incapacità di autodeterminazione sessuale, senza eccezioni. Indubbiamente si tratta di una scelta di tutela rafforzata, che risponde a una precisa esigenza di protezione del minore e che, soprattutto, alla luce dei casi evidenziati in tale articolo, dovrebbe mettere un punto conclusivo sul dibattito relativo alla invalidità del loro consenso sessuale.

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