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Tanto per cercare di capire. Prova per una lettura di genere del jobs act. 2a puntata

Tanto per cercare di capire. Prova per una lettura di genere del jobs act. 2a puntata

Abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del dlgs 151/2001 che si intitola si intitola “Divieto di discriminazione”

Martedi, 24/02/2015 -
Tra i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana quello dedicato alla maternità e ai congedi parentali modifica la legge 151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità - . Ma questa legge non è stata emendata solo nell'apposito decreto.

Nello “Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” al Capo VI Abrogazioni e disciplina transitoria all' art. 46 compare tra quelli abrogati un asettico comma “c) l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001”.

Ho riportato volutamente il testo originale pur avendo resa difficile la lettura, perché si tratta di una cosa importante.

Cosa viene abrogato? L'articolo 3 del dlgs 151/2001 si intitola “Divieto di discriminazione” ed i commi 1 e 2 abrogati, voglio riportarli in originale perché la sintesi mi sembra inutile.

Il comma 1 dice. 1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il comma 2 : E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

A questo punto voglio solo ricordare per le/i non addetti ai lavori che la citata legge 903 è nientemeno che la prima legge di parità approvata nel lontanissimo 1977.

Insomma, a distanza di quasi 40 anni si è ritenuto che questi articoli fossero inutili? Perchè hanno dato così fastidio? Erano ridondanti? Ai posteri l'ardua sentenza. Da parte mia, voglio solo ricordare quante sono le ragazze e le donne che in un colloquio di lavoro si sentono chiedere se vogliono fare figli, se magari sono già in stato di gravidanza, per poi non assumerle.

Non vorrei che si pensasse che queste tutele hanno impedito l'accesso al lavoro delle donne. Se si pensa questo, si ha una ben miserevole visione del mondo del lavoro e del suo rapporto con le donne. Vorrei che qualcuno mi illuminasse, risparmiandomi possibilmente la lagna "che ormai le donne sono cresciute e sono diventate competitive sul mercato del lavoro". Le donne sono cresciute, ma qualche volta, poche volte ormai, hanno ancora il brutto vizio di fare figli e questo è un impiccio per i datori di lavoro.

E pensare che l'abrogazione di questi due commi fa parte del decreto che si chiama “a tutele crescenti”. Insomma si dice di aumentare la tutela della maternità nel decreto dedicato (anche se ci si è dimenticati ancora una volta dell'unica categoria di donne che non gode della maternità che sono le lavoratrici domestiche) e qui si tolgono i divieti di discriminazioni basati sul sesso e sullo stato matrimoniale di famiglia e di gravidanza. Se penso alle battaglie fatte per l'approvazione e poi per l'applicazione di questa legge non me ne do ragione. Siamo diventati più moderni? Non credo. Certo non più europei.

Francamente non capisco e non mi adeguo.

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