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Quanto vale per lo Stato la vita di una persona che è stata vittima di un reato intenzionale violent

Quanto vale per lo Stato la vita di una persona che è stata vittima di un reato intenzionale violent

Inadeguati e iniqui gli indennizzi previsti dal decreto di attuazione dellaL. 122/2016 per le vittime di reati violenti intenzionali non risarcite dal reo

Mercoledi, 01/11/2017 - Che prezzo ha la vita di una donna massacrata di botte e uccisa? Quanto vale per lo Stato la vita di una persona che è stata vittima di un reato intenzionale violento?

Il 10 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto con cui si dà esecuzione alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 che avrebbe dovuto finalmente rendere giustizia alle vittime dei reati violenti che non hanno ottenuto un risarcimento equo ed adeguato dal reo.

Ma andiamo per ordine:

Il principio secondo il quale tutti i crimini violenti intenzionali devono dare accesso a un indennizzo è stato stabilito da una Convenzione Europea del 1983, mai ratificata dall’Italia.

Successivamente ci sono state numerose direttive a cui il nostro Paese non si è mai adeguato.

Arriviamo quindi al 2004, quando l’Unione Europea sancì poi per ogni Stato l’obbligo di garantire un “indennizzo equo ed adeguato” alle vittime di reati intenzionali violenti avvenuti sul suo territorio, quando queste sono impossibilitate ad ottenere un risarcimento dal reo in quanto privo di risorse economiche od ignoto.

Anche la ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011, che impone di assicurare alle vittime di violenze sessuali o domestiche “un adeguato risarcimento… se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato” non riuscì a produrre alcuna normativa italiana specifica al riguardo.

Dopo numerose condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, nel luglio del 2016 con la legge 122 ( art.11) l’Italia prende atto della procedura di infrazione 2011/4147 relativamente al diritto all’ indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, sino ad allora disattesa, e provvede all’adeguamento, riconoscendo il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona .

Detto per inciso, l’infrazione contestata all’Italia dall’Unione Europea per non essersi adeguata alla direttiva del 2004 è costata al nostro Paese circa 21mila euro al giorno dal 2004 a luglio del 2016: una cifra che si sarebbe potuta destinare alle vittime di reati!

La legge 122 del 2016 però è rimasta priva del decreto attuativo sino allo scorso agosto (benchè nella legge stessa si indicasse il termine di sei mesi per l’emanazione del decreto stesso…) in cui sono stati indicati gli importi per risarcire le vittime che lasciano senza parole: 7200 euro per l’omicidio, cifra che sale a 8200 se chi ammazza è un coniuge o una persona che ha avuto una relazione affettiva con la vittima. Lo stupro invece vale solo 4800 euro. Le altre offese possono essere indennizzate al massimo con 3000 euro.

Ma non sono sole le cifre che lasciano esterrefatti, (specialmente se confrontate a quelle di altri Paesi Europei, e rispetto ad altri indennizzi per esempio a quelli delle vittime di disastri colposi) ma anche le condizioni per le quali l’indennizzo è previsto!

Infatti può essere richiesto l’indennizzio nel caso in cui:


a) la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (circa 10 mila euro annui) E per chi ha un reddito superiore? Nulla è previsto

b) la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto Quanto tempo e quante spese deve ancora sobbarcarsi la vittima prima di poter accedere al Fondo? Ne vale la pena, visti gli importi?

c) la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;

d) la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Quindi se la vittima ha usufruito di fondi, come quello regionale, per sostenere le spese di giudizio per le donne vittime di violenza, non potrà richiedere alcun indennizzo.

Inoltre il rimborso è elargito solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto; in questo caso l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

In ultimo rileviamo che i risarcimenti sono a carico del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” e, qualora la disponibilità finanziaria risulti insufficiente nell’anno di riferimento, agli aventi diritto all’ indennizzo possono accedere nuovamente al fondo negli anni successivi, per la quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza, ovvero per la parte residuale.

Ci chiediamo quindi quanto deve aspettare una vittima, o i suoi eredi per poter ottenere un risarcimento!

Il principio di civiltà che l’Unione europea sin dalla Convenzione del 1983 aveva sancito è stato da tutti i governi che si sono succeduti nel nostro Paese disatteso; dopo ritardi inammissibili e lungaggini burocratiche volte solo a procrastinare l’assunzione di responsabilità dello Stato, c’era ora l’occasione per intervenire con una legge che determinasse somme eque e adeguate e procedure di facile accessibilità affinchè le vittime possano essere risarcite nella giusta misura e sentirsi cittadini e cittadine considerati e tutelati dallo Stato.

La sofferenza, i patimenti e la disperazione delle vittime e dei loro familiari non sono quantificabili e nessuna somma potrà mai rifondere il male subito, crediamo però che lo Stato non possa svilire a tal punto il dolore delle persone.

Per dovere di cronaca trascriviamo una nota del ministero della Giustizia, che però, a nostro avviso, non cambia sostanzialmente i termini della questione:

“La legge cd. europea 2015-2016, che ha istituito il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, ha posto fine ad anni di inerzia dello Stato, che aveva omesso di recepire una precisa Direttiva dell’Unione europea. La legge 7 luglio 2016, n. 122, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, ha provveduto a tal fine, stabilendo che sia integrato il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” – già esistente presso il Ministero dell’Interno – attraverso l’erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato di 2,6 milioni di euro, che estende le competenze ai reati intenzionali violenti (atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, etc.).

Trattandosi, quindi, di una somma tutt’altro che ingente, il Ministro della Giustizia, subito dopo l’approvazione della legge e l’istituzione del Fondo, si è attivato per reperire ulteriori risorse finanziarie.

Con la legge cd. europea di prossima approvazione sarà aumentato di molto lo stanziamento, per rispondere anche alle richieste di indennizzo per fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge 122/2016. L’articolo 4 dello schema di disegno di legge europea 2017 provvede, infatti, a disciplinare le fattispecie suscettibili di elargizione del predetto indennizzo, precedenti all’entrata in vigore della legge europea 2015/2016, stabilendo un termine decadenziale di centoventi giorni per la proposizione della domanda di indennizzo. In tal modo è stata prevista la copertura del Fondo anche per il periodo 2006-2015, con un onere complessivo stimato pari a 26 milioni di euro e considerando una possibile platea di 6.520 beneficiari nel decennio di riferimento.

Con la legge di stabilità per il 2017, inoltre, sempre su iniziativa del Ministro della Giustizia, è stata prevista la destinazione al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti delle somme di denaro dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile dal condannato in sede civile per fatti che sono stati depenalizzati con decreto legislativo n. 7 del 2016. La cifra non può essere determinata in anticipo, poiché dipende dal numero di sanzioni che verranno comminate ogni anno, ma si tratta di un canale di finanziamento stabile in grado di mettere a disposizione somme ingenti per il Fondo.

Il Ministro della Giustizia ha infine proposto ed ottenuto che, con la legge di bilancio che sarà approvata entro fine anno, sia quadruplicato l’originale stanziamento previsto per il Fondo, in modo da arrivare ad un importo complessivo di 10 milioni di euro all’anno necessari ad incrementare la misura degli indennizzi in favore delle vittime. Tra poco più di due mesi, quindi, con l’approvazione della legge di bilancio, sarà possibile rivedere il decreto di determinazione degli importi, aumentando significativamente gli indennizzi.”

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