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Puglia, doppia preferenza di genere: per la prima volta il Governo esercita il potere sostitutivo

Puglia, doppia preferenza di genere: per la prima volta il Governo esercita il potere sostitutivo

Noi Rete Donne e la Consigliera regionale di ParitĂ  a Rainews24, conferenza stampa. Le dichiarazioni del Presidente Conte e del Ministro Boccia, il Decreto e la Relazione illustrativa

Domenica, 02/08/2020 - DANIELA CARLA' , 1/8/2020, Facebook. "Il Governo ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti di una regione imponendo la doppia preferenza per le prossime votazioni regionali. E' la prima volta che accade,ed è un'azione politicamente forte, carica di conseguenze pratiche e di valore simbolico. Noi Rete Donne è nata più di dieci anni fa proprio per diffondere la doppia preferenza di genere, e ha poi radicato il proprio focus nella democrazia paritaria. A gennaio una niziativa di Noi Rete Donne sulla doppia preferenza di genere nelle regioni in cui ancora non era prevista ha avuto l'onore della Medaglia del Presidente della Repubblica.   
Noi Rete Donne ringrazia dunque, per l'azione esercitata in Puglia, il presidente Giuseppe Conte, il ministro Francesco Boccia e la ministra Teresa Bellanova che hanno così manifestato amore e impegno per la propria regione d'origine.
Ora Noi Rete Donne seguirà le elezioni in Puglia, rivolgendosi ai partiti per liste equilibrate nel genere, e all'elettorato perché voti le donne delle quali la Puglia ha bisogno più che mai.
Il risultato è dovuto all'impegno delle donne pugliesi, della Commissione regionale Pari Opportunità guidata dalla presidente Patrizia del Giudice, dell'associazione 2votimegliodi1, delle tante donne che si sono mobilitate anche con Noi Rete Donne: Marina Calamo Specchia, Magda Terrevoli, Antonella Ida Roselli, Lorena Saracino e tante altre.
Siamo soddisfatte in questi giorni per gli sviluppi in Puglia e Liguria. Continuiamo a seguire la situazione in Piemonte, in Calabria e nelle Regioni a statuto speciale, per le quali pure vige l'obbligo di rispettare la nostra Costtituzione, è bene ricordarlo.
Intanto,oggi è giorno di festa'.
dalla pagina fb di Daniela Carlà

Conferenza stampa, VIDEO

TGRPUGLIA, Daniela Carlà
 (commenti e appello all'applicazione della Costituzione per la doppia preferenza di genere)

TRM NETWORK, Daniela Carlà

Donna a Sud Live / Facebook
SITO:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931198077354466&id=245728615790836&sfnsn=scwspwa&extid=gyVDReedQeFS5agh&d=w&vh=e
Facebook: https://www.facebook.com/100002956504243/posts/3056771607764693/

PRESIDENTE CONTE, 30/7/2020. REGIONALI. PUGLIA, PREFERENZE GENERE, CONTE: PRONTI A POTERI SOSTITUTIVI INACCETTABILE NON SI RECEPISCA PRINCIPIO FONDAMENTALE PARITÀ UOMO E DONNA (DIRE) Roma, 30 lug. - "Non possiamo accettare che la Regione PUGLIA non recepisca il principio fondamentale di parita' tra uomo e donna per l'accesso alle cariche elettive. Lo Stato non puo' retrocedere sul punto. Prendiamo atto delle disponibilita' di alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore. Il Governo, forte anche dei pareri giuridici acquisiti, andra' sino in fondo. Siamo pronti ad esercitare i poteri sostitutivi affinche' nella Regione PUGLIA, e in tutte le altre regioni che ancora mancano all'appello, sia riconosciuto e applicato concretamente il principio di parita' di genere". Cosi' Giuseppe Conte, presidente del Consiglio

MINISTRO FRANCESCO BOCCIA, 1/8/2020. PARITÀ UOMO DONNA È DIRITTO UNIVERSALE. GOVERNO DI PAROLA, OPPOSIZIONI RESPONSABILI

L'intervento urgente del governo in Cdm per inserire la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale pugliese si è reso necessario per garantire l'impegno assunto sul rispetto di una norma che in Puglia non era stata prevista.
Non competono al governo valutazioni di tipo politico ma la questione della doppia preferenza appartiene a quella categoria di diritti universali nei quali questo governo e questa maggioranza si rispecchiano. Il consiglio regionale della Regione Puglia avrebbe potuto agire nella sua sfera di autonomia ma, in assenza di decisioni, siamo intervenuti per garantire pari condizioni in vista delle elezioni previste per il 20 e 21 settembre.
Con questo decreto riteniamo di aver compiuto un passo decisivo e indispensabile per assicurare la pari dignità di accesso alle consultazioni elettorali tra uomini e donne che va sempre garantita. Incrementare la presenza femminile nelle istituzioni non è una battaglia ideologica ma un dovere morale e civile di una democrazia matura che guarda al futuro con serietà e speranza.
Un grazie particolare a tutte le opposizioni per il senso di responsabilità mostrato su un tema di interesse collettivo; a Laura Boldrini e all’Intergruppo per i diritti delle donne; a Noidonne DonneinQuota, Rete per la Parità,l’associazione 2votimegliodi1 che, con tutte le altre associazioni, hanno incalzato le istituzioni per il raggiungimento di questo risultato.
L’attivazione dei poteri sostitutivi è stato un atto doveroso.
Francesco Boccia
TESTO DEL DECRETO LEGGE
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 51, primo comma, 117,settimo comma, e 122, primo comma,della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabiliscein via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali;
Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e dellecandidature;
Ritenuto necessario a tutela dell’unità giuridica della Repubblica garantire l’effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell’articolo 51, primo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 120 della Costituzione;
Visto l’articolo 8della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;
Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessariedisposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell’unità giuridica della Repubblica;
Visto l’invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’interno;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l’anno 2020)
1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all’articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l’assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al finedi assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l’unità giuridica della Repubblica,nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all’annullamento della seconda preferenza.
3.Il Prefetto di Bari è nominatocommissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020 n. 59.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 2020, N. 86, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.
RELAZIONE

La legge 15 febbraio 2016, n. 20, ha introdotto, tra i principi fondamentali ai quali le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nel disciplinare con legge il proprio sistema elettorale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
In particolare, è stata modificata la legge n. 165/2004, che - in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.
A seguito delle modifiche introdotte, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i principi, come stabilito nel testo originario, la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive", ma indica anche le specifiche misure da adottare, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.
Al riguardo, la predetta legge prevede tre ipotesi:
l. Liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: a) quota di lista del 40 per cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale); b) preferenza di genere (deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate).
2. Liste 'bloccate': nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
3. Collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.
La Regione Puglia, non ha adeguato la propria legislazione elettorale alle modifiche sopradescritte, questione che è stata oggetto di formale raccomandazione da parte del Ministro per gli affari regionali e di una espressa diffida alla Regione Puglia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il predetto ente territoriale avrebbe dovuto provvedere ad adeguare la propria legislazione in materia di sistema elettorale entro il 28 luglio 2020; tale termine è spirato senza la conseguente ottemperanza.
In considerazione dell'esigenza di dare attuazione al principio dell'equilibrio di genere, è stato predisposto il presente provvedimento di urgenza, che dispone in ordine alle consultazioni regionali dell'anno 2020, alle quali è interessata la regione Puglia, contemplando l'esercizio del potere sostitutivo statale e le disposizioni di legge che rendono effettivo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere da applicare nel procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia.
Il predetto principio, infatti, trova riconoscimento e garanzia agli articoli 51 e, proprio con riferimento alle regioni, all'articolo 117, comma settimo della Costituzione: una copertura ampia, che legittima pienamente un intervento sostitutivo di tipo normativo dello Stato, a tutela dell'unità giuridica dello stesso, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
È infatti necessario e doveroso che lo Stato possa, in assenza di un adeguamento da parte della regione interessata ai principi che esso ha posto nell'ottica di una peculiare competenza concorrente quale quella configurata dall'articolo 122 della Costituzione in materia di modalità di rinnovo degli organi delle Regioni — garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti politici in tutto il territorio nazionale.
L'intervento normativo oggetto del presente provvedimento ha naturalmente carattere eccezionale, e dunque avrà efficacia sino a quando la Regione Puglia non provvederà, nell'esercizio della propria potestà legislativa, all'attuazione del summenzionato principio.
L'articolo l, pertanto, al comma I opera un intervento ricognitivo della fattispecie in termini di presupposti di fatto e di diritto, che appare necessaria atteso che la locuzione dell'articolo 120 della Costituzione: "nel caso di mancato rispetto di norme prefigura varie ipotesi di inadempimenti di obblighi suscettivi di intervento surrogatorio.
II comma 2 del medesimo articolo ripercorre i principi di diritto e i criteri dettati dalla legge n. 165/2004 per garantire la parità di genere nelle consultazioni elettorali; in particolare, alla lettera a) è previsto che la votazione per l'elezione dei Consigli Regionali deve garantire la possibilità di esprimere una doppia preferenza, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso dall'altro, condizione questa che deve essere considerata nella predisposizione delle schede elettorali. La lettera b) prevede che nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso si procede all'annullamento della seconda preferenza.
Il comma 3 contempla la nomina del Prefetto di Bari nella qualità di Commissario Straordinario allo scopo di provvedere agli adempimenti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, finalizzate al rispetto del principio di parità di genere.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.






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