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COGNOME MATERNO AI FIGLI. Liberarsi dal GIOGO del “CONSENSO” è possibile

COGNOME MATERNO AI FIGLI. Liberarsi dal GIOGO del “CONSENSO” è possibile

Ma quant’è dura a morire la patrilinearità! Eppure la soluzione è dietro l’angolo. Chi si candida per continuare? Manca solo LA SPALLATA FINALE...

Sabato, 01/12/2018 - La recente sentenza del TAR Lazio n. 11410 del 2018 ha evidenziato un problema irrisolto. Senza il consenso paterno, non soltanto il solo cognome della madre, ma nemmeno il doppio cognome è ottenibile col cambio cognome, cioè mediante un’istanza al Prefetto.
D’altronde, perfino la superprudente sentenza 286/2016 della Consulta, nel rendere possibile il doppio cognome alla nascita, non ha superato fin qui l’ostacolo arcaico del consenso paterno.
Siamo però ad un passo dalla spallata decisiva: vediamo dunque insieme come fare.

Prendo le mosse da un articolo dello Studio Cataldi dal titolo "Figli: si può dare il doppio cognome?", in cui l’autrice Valeria Zeppilli premette alla sua compiuta trattazione successiva la frase “Dato per assodato che il cognome paterno non può essere eliminato", che costituisce un’affermazione vagamente ambigua benché indubbiamente corretta. Esatta, perché non c'è nessuna sentenza della Consulta che preveda che il cognome paterno non ci sia; involontariamente fuorviante, perché fa percepire come assoluta e imperitura una circostanza che invece è relativa, nonché prossima, finalmente, a morire.

La sentenza della corte di Strasburgo del 7 gennaio 2014 sul ricorso 77/07 dei signori Cusan e Fazzo - a cui si deve la maggiore "attenzione obbligata" della Consulta nel ricorso successivo, che ha dato luogo alla liberatoria parziale del doppio cognome - condannava l'Italia per non aver permesso alla coppia di attribuire alla figlia alla nascita IL SOLO COGNOME MATERNO, come era stato chiesto all'origine. Specificava peraltro che il fatto che la figlia avesse successivamente acquisito il doppio cognome NON RIPARAVA IL TORTO iniziale subito dai genitori, trattandosi di una soluzione differente da quella richiesta.

Ne deriva che una nuova istanza per eccezione di costituzionalità, da parte di una coppia volenterosa che richiedesse IL SOLO cognome materno, avrebbe necessariamente un esito positivo. Ed infatti, la sentenza della Consulta del 2016 non ha preso in considerazione un caso di questo tipo, perché la richiesta formulata dai genitori era di un "doppio cognome" e non del cognome materno soltanto. Oltretutto, la Consulta non disporrebbe ormai di motivazioni eccessivamente prudenziali da opporre; non potrebbe misconoscere la sentenza di Strasburgo già citata e, al tempo stesso, non potrebbe sostenere che sia diritto del figlio avere il doppio cognome, non avendo trasformato quell'interesse di cui ha scritto in diritto nella sentenza del 2016. Della sua stessa decisione dovrebbe accettare in pieno, senza più compromessi, le dovute conseguenze.

Ed allora concludo: CHI SI FA AVANTI PER CONTINUARE? L’ideale, per evitare complicazioni sgradevoli, sarebbe che a predisporsi a farlo fosse una coppia il cui primo figlio stia per nascere. E se la coppia preferisse il doppio cognome? Niente paura! Potrebbe ugualmente ottenerlo, facendo richiesta di cambio cognome al Prefetto dopo aver attivato la causa, proprio come è accaduto, sia pure non per volontà propria, alla coppia Cusan e Fazzo.

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