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Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato

Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato

Lettera aperta sull'audizione del 28 marzo 2024. L’essere o il non essere amletico sembra pura bazzecola al confronto.

Mercoledi, 10/04/2024 - Nell’audizione del 28 marzo (1) presso la Commissione Giustizia del Senato, sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 relativi al Cognome dei figli, sono intervenute l’avv. Anna Pase, cassazionista, civilista ed esperta di diritto di famiglia, e la prof. Amalia Diurni, ordinaria di diritto privato comparato presso l’Università di Tor Vergata.

L’avv. Pase ha indicato quale criterio cardine per la valutazione delle norme possibili l’evitare in principio il sorgere di conflitti, depotenziando così il contenzioso. Nel ricordare il superiore interesse del figlio di potersi identificare con entrambi i suoi genitori, si è poi espressa a favore del doppio cognome obbligatorio, come in audizioni precedenti anche la prof. Fátima Yáñez Vivero, il costituzionalista Alfonso Celotto e l’avv. Susanna Schivo.

Infine, ha evidenziato l’importanza di non assegnare al giudice il compito di stabilire l’ordine dei cognomi in caso di discordia tra i genitori sulla sequenza, sottolineando l’opportunità di varare invece una norma che, nell’interesse del figlio, consenta una soluzione in tempi brevi.

All’adozione dell’ordine alfabetico già rifiutata da alcune audite, che determinerebbe nel tempo la scomparsa dei cognomi meno favoriti, si è dichiarato contrario nel corso della seduta anche il sen. Pierantonio Zanettin, che ha contestato altresì l’idea del doppio cognome obbligatorio, considerandolo lesivo delle libertà individuali dei genitori.

Interessante e direi lapidario il commento al riguardo della sen. Giulia Bongiorno, che ha rilevato come «lasciare la libertà è un non dare la libertà» in casi come quello del cognome, data la tradizionale negazione del diritto delle madri, che agisce ancora oggi al punto che, dopo la sentenza 131/2022 della Corte, pochissimi sono i casi in cui la coppia genitoriale abbia scelto di adottare il doppio cognome e men che meno il cognome materno soltanto.

In merito alla temuta e quasi certa scomparsa dei cognomi la cui lettera iniziale fosse in coda all’ordine alfabetico, la senatrice ha fatto presente che tale danno potrebbe essere scongiurato stabilendo un andamento di precedenze ad anni alterni. Un anno si inizierebbe dalla A e l’anno successivo dalla Z.

A parte il fatto che la procedura ipotizzata appare altrettanto esposta al ridicolo di quanto al momento possa sembrare il sorteggio (percezione da intendersi, come ha notato l’avv. Schivo come semplice conseguenza di una inusualità (2) destinata a svanire nel tempo), personalmente mi figuro una scena di questo tipo:
− Giorgio (con aria persuasiva) - Cara, ora che abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto un consistente aumento dei nostri stipendi, possiamo mettere in cantiere un bambino. Dovresti smettere di assumere la pillola anticoncezionale.
− Luisa (con un sorriso di circostanza) - Ma no, caro, è una decisione prematura! Preferisco rinviare all’anno prossimo.
− Giorgio (lievemente irritato) - Ma perché cara, io insisto per pensarci già adesso. Abbiamo aspettato così tanto, non temi che andando ancora avanti rischi di avere un parto più difficile?
− Luisa (con slancio amorevole) - Assolutamente no, Giorgio caro, dobbiamo prenderci ancora un anno da soli. Un anno tutto per noi, tesoro mio!

Il dialogo apparirebbe ancor più comprensibile se si sapesse che Giorgio di cognome fa Vantaggio e Luisa, invece, Diomeneguardibene e che nell’anno in corso gli Ufficiali di stato civile sono obbligati a risolvere in base all’ordine inverso l’eventuale discordia sulla sequenza dei cognomi da attribuire ai nuovi nati.

Rendiamocene conto, quale che sia l’andamento da praticare – da A a Z o da Z ad A –, l’ordine alfabetico, se applicato a un qualsiasi dissidio, reca con sé il segno d’una violenza. Non si tratta di stabilire come accedere allo sportello di un ufficio, che peraltro ne prevede usualmente più d’uno (per esempio da A a G, da H a P, da Q a Z), si tratta di incidere pesantemente su un aspetto intimo della persona, sulla percezione di uguaglianza nei confronti di quell’altro da sé, che si può amare o eventualmente non amare più, ma a cui comunque il genitore è legato, in quella circostanza, dal corpo del figlio.

Come rilevato in precedenza, l’ordine alfabetico costituisce una mina vagante, che si insinua nel dialogo di coppia alterandone e annullandone la serenità. Quando una coppia non abbia già un’opinione univoca, l’unico modo per raggiungere spontaneamente un accordo è il dialogo, nel quale ciascuno espone all’altro il proprio desiderio e le ragioni che lo motivano, sperando di generare l’adesione.

Ora, quale dialogo potrà mai esserci quando una delle due parti ha già in mano la carta vincente, cioè porta un cognome che le consente IN OGNI CASO la vittoria? Possibile che a questo non si pensi? Possibile che si attribuisca allo Stato il diritto di provocare un rancore tra due genitori (due moltiplicato per un numero imprecisabile di casi sui quali l‘interferenza graverebbe) invece di riconoscergli il principale dovere che ha, consistente nel promuovere il benessere anche morale dei cittadini e, nel caso specifico, di quell’imprecisato numero di genitori investiti dall’autoritarismo di una legge?

Una regola, comunque, deve esserci. La prof. Diurni, che si è schierata anche lei a favore del doppio cognome obbligatorio, ne ha enumerato alcune pensabili: l’ordine alfabetico, che considera una pessima soluzione, la priorità assegnata al cognome materno, che suscita in qualcuno dell’uditorio una reazione su cui sarà utile riflettere, il sorteggio e ancora l’ordine assegnato per sesso.

Quest’ultima ipotesi, formulata non si sa per convinzione o per pura ironia, mi riporta indietro nel tempo, perché era la soluzione immaginata da me nel 1979 (3), nel primo scritto in Italia sul doppio cognome che non si sia limitato all’enunciazione di un principio (4). A quel tempo, scrivevo erroneamente di “trasmissione”, poiché solo a seguito della sentenza del marzo 1982 relativa alla mia causa civile - la prima che abbia riguardato il cognome materno -, ebbi ad apprendere che in Italia il cognome non viene trasmesso alla prole ma acquistato, per diritto personale, dal figlio (5).

In quella mia prima proposta, replicata in un mio articolo del gennaio 1982 (6), prevedevo dunque la “trasmissione” di un solo cognome per genitore e l’azzeramento di qualsiasi disaccordo possibile sull’ordine dei due cognomi risultanti, adottando proprio un criterio ispirato al sesso: per primo il cognome del padre alla nascita di un maschio e per primo il cognome della madre alla nascita invece di una femmina. Così ci sarebbero stati, ad esempio, una Simona Bianchetti Fucini seguita da Emanuele Fucini Bianchetti, poi eventualmente da Luigi Fucini Bianchetti e ancora (ma che famiglia equa e numerosa!) da Silvana Bianchetti Fucini.

Ora, benché una volta che una simile regola fosse stata adottata non ci sarebbe stato nessun motivo per supporre che quei figli non fossero membri della stessa famiglia, la cosa finì poi col non piacermi, forse anche a causa di un’osservazione da parte di Elena Marinucci, a cui come ad altri avevo inviato il mio progetto sperando che ne conseguisse un’adozione. Marinucci, allora responsabile della Sezione Questioni Femminili del PSI, mi rispose infatti che trovava il meccanismo da me escogitato «geniale ma un po’ macchinoso» (7).
Insomma, dopo qualche tempo cambiai parere e ipotizzai che solo per il primo o la prima nata si sarebbe dovuto attribuire la priorità dei cognomi nel doppio in ragione del sesso. Per gli altri invece la sequenza sarebbe stata conseguenza della prima attribuzione, a prescindere dal sesso di appartenenza.

Anche così la soluzione dopo un po’ non mi piacque, perché mi resi conto che l’evidente appartenenza a un sesso non era per nulla accettata da alcuni soggetti, che quel sesso non lo sentivano come proprio e dunque desideravano cambiarlo. Cercai di trovare allora qualcos’altro.

Mi si perdoni la numerosità dei mutamenti, ma il Parlamento italiano, non approvando per così lungo tempo una legge, ha dato modo a chiunque si ponesse il problema e dunque anche a me di riflettere ripetutamente sulla questione e di cambiare opinione più volte.

Il figlio lo mette al mondo la donna, considerai, del cognome ha la titolarità il figlio e nessun altro, alla nascita il figlio è in relazione esclusivamente con la madre, allora, per “prossimità neonatale”, il primo cognome che il figlio sceglierebbe se fosse già autonomo e che appare più ragionevole attribuirgli per primo è il cognome materno.

Benché la formula della “prossimità neonatale”, da me coniata in un mio articolo nel giugno 2013 (8) e successivamente inserita in una mia petizione con richiesta di emendamento del 10 gennaio del 2014 (9 e 10), fosse stata adottata dall’on. Marilena Fabbri nel suo A.C. 2517 del 4 luglio 2014 e benché la priorità del materno fosse stata sostenuta anche dall’on. Marisa Nicchi nel suo A.C. 1943, i mal di pancia dei parlamentari non ne consentirono l’accettazione in quel Ddl che, approvato tardivamente alla Camera, cadde vittima di aborto al Senato per (prevedibile) scadenza della XVII legislatura.

La priorità del materno, che angustia paradossalmente ancor oggi chi l’ha sentita tornare in campo nell’esposizione della professoressa Diurni, ha in realtà più di un fondamento. Sul piano logico e giuridico avrebbe dovuto avere nei secoli la meglio per le ragioni esposte prima, insite nel concetto di prossimità neonatale. Sul piano comparativo con le altre legislazioni europee, ha oggi la meglio in quanto è la soluzione più diffusa, come ha spiegato la professoressa… eppure «Ora non esageriamo!» è stata la reazione odierna alle parole di Diurni che si è udita distintamente in Commissione.

Non era stato per “non esagerare” che, in anni passati, ero personalmente pervenuta a una formulazione differente, No, non era stato certo per “non esagerare”. Lo squilibrio tra i due apporti genitoriali alla vita del figlio, sia sul piano genetico (senza la trasmissione del DNA mitocondriale, che avviene solo per via materna, l’evoluzione del concepito nemmeno si verificherebbe), sia su quello della generazione fattiva (gravidanza e parto), attesta che, malgrado le contorsioni e i rovesciamenti giuridici operati dal sistema patriarcale, tra detti apporti non c’è parità o parallelismo che tenga. Nel mondo reale e non in quello artificiale inventato dal patriarcato, la bilancia pende inesorabilmente dalla parte delle madri.

Tuttavia la questione può anche essere vista sul piano dell’impegno necessariamente ed esclusivamente paritario che la coppia è tenuta ad assumersi nei confronti della prole. Non assegnare la priorità al materno ma lasciarla alla scelta della coppia potrebbe essere dunque un indice di obbligo al coinvolgimento educativo e assistenziale di entrambi i genitori, senza che uno di essi, abitualmente il padre, pretenda di scaricare di fatto sull’altro, che abitualmente è la madre, ogni compito attinente alla crescita e all’educazione del figlio.

È nata per questo la mia formulazione più recente, che, a datare dalla Petizione (11) lanciata il 14 gennaio del 2018 e annunciata al Senato il 26 giugno col n. 59 (12), prevede tuttora, in caso di discordia sull’ordine, il sorteggio.

Questo andrebbe affidato all’Ufficiale di stato civile e non al giudice, al quale potrebbe invece essere riservata la decisione per la soluzione del dissidio sull’aggiunta relativo alle situazioni pregresse - quelle dei figli nati prima della sentenza 131/2022 -, che non hanno trovato tutela alcuna negli articoli previsti al riguardo dalle quattro proposte legislative attualmente esistenti in Senato.

Non basta stabilire, come si è fatto, che le richieste di aggiunta del cognome, che possiamo definire “mancante”, escano dalle stanze delle Prefetture per divenire competenza dell’Ufficio anagrafico locale. Non può bastare perché non si affronta il tema del consenso, che, data la precedente e abusiva tradizione patrilineare, coincide nella stragrande maggioranza dei casi col consenso del padre… il quale il più delle volte non lo dà.

I padri negano, quasi sempre se separati ma talvolta anche se conviventi; negano per partito preso, o perché non capiscono il valore del collegamento del minore con entrambi i rami parentali, oppure, come più spesso accade, per far dispetto alle ex mogli o alle ex compagne che avanzano la richiesta.

Ora, non è pensabile che qualcosa che è riconosciuto come un vantaggio per lo sviluppo della personalità del figlio alla nascita possa non essere più tale per il minore - il cui sviluppo emotivo e cognitivo si considera completato solo a diciotto anni - che abbia due, cinque, dieci anni e anche più. L’essere umano attraversa l’infanzia e l’adolescenza, fase chiamata dell’età evolutiva proprio perché nel corso di essa si determina la formazione progressiva della personalità. Privare i “nati prima” di ciò che è garantito o riconosciuto come vantaggio per i “nati dopo”, senza nessuna valida ragione, è una discriminazione di fatto.

Per risolvere agevolmente la questione, basterebbe prevedere che la richiesta avanzata da un genitore non sia subordinata al consenso dell’altro, possa essere evasa direttamente in Anagrafe senza intervento del giudice sino a una certa età e sottoposta invece a decisione del giudice, che dovrebbe disporre anche l’audizione del minore, ove sia superata la soglia prefissata. Detta soglia può essere individuata nei 14 anni come proposto negli artt. 4 e 5 della mia più recente Petizione, la n. 189 (13 e14) allegata al fascicolo presente in Commissione, oppure nei 12 anni suggeriti nella Petizione n. 736 (15 e16) di Iole Granato, anch’essa allegata al fascicolo come da regolamento, o ancora discostarsi sia dai 14 sia dai 12 ove la Commissione individuasse un’età che fosse a suo parere più appropriata.

Ciò che appare invece inconcepibile è lasciare queste situazioni irrisolte, determinando così una discriminazione a danno dei figli nati prima, nonché la sopravvivenza del patriarcale pater familias in relazione al cognome dei figli, in una parte neanche tanto ristretta della popolazione.

2 Aprile 2024

Note e link di riferimento

(1) Audizione Senato del 28.03.2024 - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281

(2) Lettera aperta di Iole Natoli, Audizione del 22 febbraio / Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli -https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html

(3) Iole Natoli, La soppressione della donna nella struttura familiare, in "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

(4) La prima proposta di legge per attribuire ai figli il cognome di entrambi i genitori fu presentata in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), sostenitore di riforme sociali e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia alcuna di articoli di cui sia possibile attestare l’eventuale ideazione. Da notare che nel gennaio del 2014 fu presentato in Senato il Ddl 1230, a firma di Alessandra Mussolini, in cui non ci si occupava minimamente di stabilire come si sarebbe dovuta articolare la riforma per le generazioni successive, aventi dunque già un doppio cognome.

(5) Tribunale di Palermo 1982, prima sentenza in Italia sul Cognome materno ai figli - https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html

(6) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html

(7) Lettera di risposta di Elena Marinucci in La lunga strada del Cognome materno in Italia / Parte prima - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

(8) Iole Natoli, Evoluzione di una proposta di legge / Principio di "prossimità neonatale, 5 giugno 2013 - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html

(9) Petizione di Iole Natoli, con richiesta di emendamento - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela

(10) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia della Camera della Petizione n. 547 del 7 marzo 2014, di cui alla nota 9

(11) Petizione di Iole Natoli, Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, lanciata il 14 gennaio 2018 - https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

(12) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 59 del 14 gennaio 2018 - https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36322.htm

(13) Petizione di Iole Natoli, Nuove Norme sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

(14) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 189, di cui alla nota 13 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm

(15) Petizione di Iole Granato, Il cognome materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022

(16) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota 15 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm
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